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Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori


Descrizione

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 
Aggiornamento: Tempestivo


RPCT: Segretario comunale Dott.ssa Laura Baudino
Tel: 0174587103
E.mail: rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it
PEC: rocca.de.baldi@cert.ruparpiemonte.it

 

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito.

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa al Comune di Rocca De’ Baldi compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato, disponibile in allegato.  Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata agli indirizzi sopra riportati

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato, disponibile in allegato; se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata agli indirizzi sopra riportati.

In caso di accoglimento, il Comune di Rocca De’ Baldi allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato), disponibili in allegato e inoltrandola agli indirizzi sopra riportati.


La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Linee guida FOIA

FAQ in materia di accesso civico

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 12/05/2026 12:19

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