Descrizione:
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132 e e legge n. 55 del 06.05.2015 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
- come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
- di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
- di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale
Questo intervento normativo NON INCIDE sull'anno o sei mesi che i coniugi devono attendere tra la separazione e divorzio.
Come Fare:
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.12.2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di "separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle convenzioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile". L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori avuti nel matrimonio
- non vi siano figli maggiorenni incapaci
- non vi siano figli portatori di handicap grave (L. 104/92)
- non vi siano figli economicamente non autosufficienti
- non vi siano accordi patrimoniali
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficila di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Informazioni specifiche:
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- Residenza di uno dei coniugi
In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica) che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi. Documentazione da presentare davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- dichiarazioni sostitutive debitamente compilate da entrambi i coniugi
- documenti di identità in corso di validità
- versamento del diritto fisso da corrispondere sul conto corrente intestato al Comune - TESORERIA COMUNALE:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - Via Umberto I, 1 - 12047 Rocca de' Baldi
IBAN: IT06G0875346730000020102484
Riferimenti Normativi:
Legge n. 162 del 10.11.2014
D.Legge 12.09.2014, n. 132
Legge n. 55 del 06.05.2015
Documenti allegati:
Dichiarazione per divorzio (438,5 KB)
Dichiarazione per separazione (448,43 KB)
Atto di notorietà del figlio (677,66 KB)